TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COS’È LA TASI?

La Tasi è l'acronimo di Tributo sui Servizi Indivisibili istituita dalla Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1. .). Rappresenta la componente relativa ai servizi indivisibili dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare i costi dei servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

QUALI SONO I SERVIZI INDIVISIBILI?

La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale deve individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.
I servizi indivisibili sono le attività del Comune che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come accade per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, come per esempio l'illuminazione pubblica,la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade, servizi socio-assistenziali, servizi cimiteriali, tutela del patrimonio artistico e culturale, tutela degli edifici ed aree comunali, servizio di protezione civile,  ecc.

PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi comprese le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Dall' anno 2016 la TASI non è più dovuta per i possessori delle abitazioni principali, così come definite per l'IMU.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

aliquote

-Aliquota 1,00 (uno) per mille: da applicare ai fabbricati rurali strumentali (cat. D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità);

É stabilito l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati precedentemente e per tutte le restanti aree scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

 

Allegati

Regolamento TASI 2016

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Delibera aliquote TASI

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Ultima modifica: Gio, 09/06/2016 - 12:41