Indicatore di tempestività dei pagamenti

In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 33 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevede quanto segue:

 

Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. “L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti è calcolato in base alle modalità definite dall’ art. 9 comma 2 del DPCM 22 settembre 2014, che prevede l’elaborazione da parte di ciascuna amministrazione di un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. L’indicatore come disposto dall’art. 10 del medesimo decreto è da pubblicare entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce ed è calcolato come la somma per ciascuna fattura ricevuta a titolo corrispettivo di una transazione commerciale dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l’importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti i giorni compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile (essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso)

Ultima modifica: Ven, 31/03/2017 - 12:20