RINNOVO DIMORA ABITUALE

Il Ministero dell’Interno con Decreto del 18/12/2000 stabilisce che entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve rinnovare la dichiarazione di dimora abituale all’ufficio anagrafico del comune di residenza, esibendo il permesso rinnovato e firmando la relativa dichiarazione.

L’ufficio aggiorna la scheda individuale con i nuovi dati e provvede ad informare la Questura entro i successivi quindici giorni.
Nel caso in cui lo straniero abbia chiesto il rinnovo del documento di soggiorno ma, a causa dei tempi d'attesa per il ritiro eccessivamente lunghi, non sia ancora in possesso del documento rinnovato, deve presentare, nel frattempo, le ricevute della relativa richiesta.

In mancanza di tale adempimento l’ufficio anagrafico provvede alla cancellazione del cittadino dall’anagrafe della popolazione residente.

Ultima modifica: Mer, 17/02/2016 - 13:09