Accesso Civico
In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dal D.lgs. n. 97/2016 (G.U.R.I. n. 132/2016) recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” entrato in vigore il 23 giugno, relative a:
- “Accesso civico concernente dati, documenti ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria”;
- “Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (Accesso generalizzato)
Tale decreto ha apportato numerose modifiche al precedente, comportando la necessità di revisione, in alcuni casi anche sostanziale, dei contenuti da pubblicare. La sezione è pertanto in fase di revisione ed adeguamento.
Il decreto 97/2016 nel modificare l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 ed allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ha introdotto al comma due della norma una nuova forma di Accesso Civico, cosiddetto “Accesso Generalizzato” ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, ciò nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal decreto medesimo.
La norma prevede che l’esercizio dell’Accesso generalizzato non sia sottoposto ad alcuna limitazione per quanto riguarda la legittimazione soggettiva del richiedente, tanto che l’istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti senza richiederne motivazione.
Tale nuovo istituto non si sostituisce ma si aggiunge all’Accesso civico così come disciplinato già prima delle modifiche introdotte nell’anno in corso 2016 ed ora previsto dall’articolo 5, comma uno, del d.lgs 33/2013, restando esso circoscritto ai soli atti, documenti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata ad uno dei 4 soggetti indicati nel paragrafo "Come presentare l'istanza", che si pronunceranno sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Che cos’è l’accesso civico?
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano in loro possesso indipendentemente dall'obbligo o meno della loro pubblicazione sul sito istituzionale.
Come presentare l’istanza
Il responsabile dell'accesso civico è il segretario comunale dr. Ugo Colla
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata a:
1- Ufficio che detiene i dati o le informazioni;
2- Ufficio Relazioni con il Pubblico (non presente nel Comune di Mairano pertanto vedasi uno degli altri punti);
3- Altro ufficio indicato dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” (non presente nel Comune di Mairano pertanto vedasi uno degli altri punti);
4- Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria).
Può essere redatta su modulo appositamente predisposto (scarica modulo allegato) e presentata:
-tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
-tramite posta ordinaria;
- di persona, presentando l'istanza all'ufficio protocollo aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30
Il responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al servizio responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il responsabile, entro 30 giorni, pubblica sul sito web www.comune.mairano.bs.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nel caso in cui il Servizio Responsabile per materia, ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (scarica modulo in allegato), il quale dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito webwww.comune.mairano.bs.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:
Nome Cognome ;
posta elettronica: protocollo@pec.comune.mairano.bs.it
Recapito telefonico: 030975122